Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 3 ago 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, adottata il 12 ottobre 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di diritto processuale civile IV della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino, adottata il 9 novembre 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto processuale civile IV della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma; Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1933 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Romano Vaccarella e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di diritto processuale civile IV della stessa facoltà dell'Università di Roma; Ravvisata, pertanto, l'opportunità - nell'interesse pubblico - di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, è attribuito, unitamente al titolare dott. Romano Vaccarella, alla cattedra di diritto processuale civile IV della medesima facoltà dell'Università di Roma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 gennaio 1978 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978 Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 363
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-04;374#art-1