Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 1 ott 1978
Per la stagionatura le cosce vengono collocate in appositi locali muniti di finestre od altre aperture, in guisa da consentire una opportuna ventilazione e ricambio dell'aria secondo i metodi tradizionali con l'osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui all'ultimo comma del successivo . La stagionatura prosegue in locali meno ventilati onde accentuare le caratteristiche di aroma e di fragranza del prodotto. I locali di stagionatura possono essere corredati di attrezzature idonee a mantenere in giusto equilibrio le caratteristiche termo-igrometriche dell'ambiente. Per le caratteristiche dei locali dello stabilimento di lavorazione si applica il successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-8