Art. 6
6 / 27In vigore dal 1 ott 1978
Salvo che negli ultimi cinque mesi di stagionatura è consentito il trasferimento di cosce con il sigillo in altro stabilimento di lavorazione abilitato alla produzione tutelata dello stesso produttore, previa tempestiva comunicazione all'organismo abilitato, che può opporsi al trasferimento con atto congruamente motivato.
L'organismo abilitato prescrive le modalità da osservare per il trasferimento.
L'avvenuto trasferimento deve essere annotato da entrambi gli stabilimenti interessati nell'apposito registro con le modalità stabilite dai successivi .
In ogni altro caso di uscita dallo stabilimento delle cosce destinate alla produzione tutelata, il produttore informa l'organismo abilitato che impartisce le necessarie disposizioni per evitare indebite manomissioni.
L'operazione deve essere annotata nel registro di cui al successivo .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-6