Art. 27

Art. 27

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In vigore dal 1 ott 1978
Ad eccezione degli primo comma e 26 il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 gennaio 1978 LEONE ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - MARCORA - DAL FALCO Visto, il Guardasigilli BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1978 Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 28
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