Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 1 ott 1978
L'espletamento dei compiti di vigilanza affidati a un consorzio volontario di produzione, a norma dell' della legge, è svolto da ispettori, cui sia stata riconosciuta dal prefetto di Parma la qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento. Essi sono obbligati al segreto dei fatti di cui hanno comunque conoscenza, a cagione del loro ufficio. Il consorzio deve emanare il regolamento organico del personale di vigilanza e di quello comunque addetto alle operazioni previste dal presente decreto. Il personale decade dalla qualifica di guardia particolare per estinzione del rapporto di lavoro con il consorzio stesso.
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