Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 1 ott 1978
Contro i provvedimenti adottati dall'organismo abilitato ai sensi della legge e del presente regolamento gli interessati possono proporre i ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente. In caso di accertata violazione alle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento, gli addetti alla vigilanza debbono presentare immediatamente rapporto al dirigente dell'organismo abilitato perché provveda all'adozione dei consequenziali provvedimenti. Nel caso che i fatti accertati costituiscono reato, deve esserne fatto rapporto all'autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-23