Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 ott 1978
Si intendono allevati in tabulazione nelle regioni indicate nell' della legge i suini che siano stati mantenuti in allevamento nelle regioni stesse per un periodo non inferiore a quattro mesi antecedenti alla loro macellazione, risultante da un marchio ad inchiostro indelebile impresso dall'allevatore, conforme al prototipo fornito dall'organismo abilitato. Gli allevatori devono tenere appositi registri vidimati dall'organismo abilitato in cui sono riportati i movimenti in entrata e in uscita dei suini con l'indicazione dei dati idonei per l'identificazione del venditore e dell'acquirente, in modo da consentire gli opportuni controlli. Gli allevatori devono rilasciare, come documento di accompagnamento dei suini destinati alla macellazione, una dichiarazione scritta attestante l'avvenuta marchiatura del suino nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento. Per "l'ultimo periodo precedente alla macellazione" di cui all' della legge si intendono gli ultimi quaranta giorni anteriori alla macellazione. In tale periodo non possono essere somministrate le sostanze indicate nell'allegato A.
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