Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 1 ott 1978
La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza ai sensi dell' della legge deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio volontario al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato munita dei seguenti documenti: 1) elenco dei soci corredato da un certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Parma attestante la sussistenza dei requisiti di cui all', punto 1), della legge. Per produzione si intende la produzione globale di prosciutti dei soci in rapporto alla produzione totale ottenuta nella zona tipica; 2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio; 3) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza. Copia della domanda e dei documenti sopraindicati devono essere inviati anche al Ministero della sanità ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nel caso in cui sia conferito a un consorzio l'incarico di vigilanza, la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma deve, almeno una volta l'anno, trasmettere ai Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste, per la sanità nonché al prefetto di Parma una relazione illustrativa dell'attività svolta dal consorzio in esecuzione dell'incarico. Per lo svolgimento del suo compito la stazione sperimentale può accedere nei locali del consorzio e prendere visione di tutti i documenti attinenti allo svolgimento dell'incarico di vigilanza.
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