Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 1 ott 1978
Qualora a norma dell' della legge, sia conferito l'incarico della vigilanza ad un consorzio volontario di produzione, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvede, d'intesa con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità, alla nomina di due membri del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale, scelti tra persone estranee ai ruoli organici delle amministrazioni interessate. Lo statuto del consorzio deve prevedere i seguenti organi: l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed il collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione è integrato da un membro designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Parma. Lo statuto del consorzio deve inoltre garantire la parità dei diritti di tutti gli aderenti ed assicurare ai piccoli produttori un'adeguata rappresentanza nel consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-18