Art. 15
15 / 27In vigore dal 1 ott 1978
In caso di provvedimento negativo o di revoca o annullamento del riconoscimento, il sigillo apposto sulle cosce è asportato a cura e spese del produttore, alla presenza di un incaricato dell'organismo abilitato.
Il produttore può evitare l'asportazione del sigillo, comunicando, entro due giorni dall'emanazione del suddetto atto, che intende trasferire le cosce munite di sigillo presso altro stabilimento abilitato. Il trasferimento deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla suddetta comunicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-15