Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 1 ott 1978
Le registrazioni di cui al precedente articolo devono essere effettuate senza abrasioni o spazi in bianco entro cinque giorni dalla data dell'avvenuta operazione. L'apposizione del sigillo di cui al precedente deve essere registrata lo stesso giorno o il giorno successivo. I registri e la relativa documentazione devono essere custoditi per il periodo minimo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-11