Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 1 ott 1978
Il produttore deve tenere, per ogni stabilimento, un apposito registro suddiviso in fogli mensili. Tutte le registrazioni devono essere effettuate, entro i termini prescritti dall'articolo successivo, nella parte mensile del registro corrispondente al mese e all'anno indicati nel sigillo. Il registro deve distintamente indicare: 1) il numero d'ordine progressivo e la data della registrazione; 2) il numero delle cosce suine con l'indicazione della data di apposizione del sigillo, del macello di provenienza e gli estremi della documentazione di cui al precedente ; 3) il numero di cosce suine con sigillo pervenute da altro stabilimento abilitato alla produzione tutelata, anche se, appartenente allo stesso produttore; 4) il numero di cosce suine con sigillo inviate ad altro stabilimento, anche se appartenente allo stesso produttore; 5) il numero di cosce suine dalle quali viene asportato il sigillo; 6) il numero dei prosciutti muniti del contrassegno previsto dall' della legge, con l'indicazione della data e del numero progressivo del verbale. Nel registro sono comunque annotati i provvedimenti degli incaricati dell'organismo abilitato che possono essere oggetto di contestazione da parte della ditta produttrice. Tali annotazioni devono recare a fianco la firma degli interessati e la data. Gli incaricati della vigilanza devono registrare, su apposita parte del registro, la data di ogni visita allo stabilimento e le irregolarità eventualmente accertate. Il registro su richiesta e a spese dell'interessato è fornito e vidimato in ciascun foglio dall'organismo abilitato. Il produttore deve conservare in distinte cartelle i documenti di cui al precedente e le copie dei verbali redatti dagli incaricati dell'organismo abilitato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-10