Art. 1

Art. 1

1 / 27
In vigore dal 1 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' della legge 4 luglio 1970, n. 506, concernente le norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione e alle caratteristiche del prodotto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità; Decreta: . Nel presente regolamento per "legge" si intende la legge 4 luglio 1970, n. 506; per "organismo abilitato" si intende l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) di Parma ovvero, in sua sostituzione, qualora sia stato formalmente abilitato, il consorzio volontario, di cui i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste possono avvalersi ai sensi dell' della legge; per "produzione tutelata" si intende il prodotto ammesso alla tutela della denominazione di origine prosciutto di Parma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-1