Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 1 gen 1978
La società costituita a norma dell' della legge 4 agosto 1977, n. 524, è tenuta a prestare un'unica cauzione a garanzia degli obblighi relativi alla gestione di tutte le esattorie ad essa conferite. La misura della cauzione è determinata dal Ministro per, le finanze con i criteri di cui al primo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e con la riduzione prevista dal terzo comma dello stesso articolo; è modificata, ove occorra, nel caso di conferimento di nuove esattorie. La cauzione può essere prestata per l'intero ammontare con polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze. Le disposizioni dei primi due commi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, non si applicano alla società indicata nel primo comma del presente articolo. Agli adempimenti prescritti nel terzo comma del citato art. 55 il sindaco provvede dopo il decreto ministeriale di conferimento dell'esattoria alla società.
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