Art. 5
5 / 8In vigore dal 1 gen 1978
Le domande di risoluzione del contratto esattoriale proposte dagli esattori prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono revocate se non confermate, entro trenta giorni dalla detta data, con le stesse modalità previste per la domanda di disdetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-23;954#art-5