Art. 4

Art. 4

4 / 8
In vigore dal 30 nov 1982
La domanda per ottenere l'indennità annuale prevista nell'articolo precedente dev'essere presentata a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale l'indennità è chiesta; a corredo della domanda, dovranno essere presentate idonea documentazione e le certificazioni del Consorzio nazionale esattori ovvero del Consorzio regionale volontario tra gli esattori della Sicilia, per quanto di rispettiva competenza. Sulla domanda provvede, entro tre mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo della domanda, una commissione provinciale costituita presso l'intendenza di finanza, della quale fanno parte un rappresentante della stessa intendenza, uno della ragioneria provinciale ed uno dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo. Contro le decisioni della commissione provinciale è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per le finanze. Si applicano le disposizioni degli a 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'indennità l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all' dello stesso decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-23;954#art-4