Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 feb 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1958, recante norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sul decentramento dei servizi del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1167, recante disposizioni regolamentari per la classifica dei materiali militari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482, recante norme sull'amministrazione e la contabilità degli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere della Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sostituito dal seguente:
"Esso avrà applicazione per gli organismi dell'Esercito dal primo giorno dell'anno finanziario successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; per gli organismi della Marina, dell'Aeronautica e per quelli a carattere interforze dal primo giorno dell'anno finanziario successivo alla costituzione delle direzioni di amministrazione alle dipendenze dei comandi in capo di dipartimento militare marittimo, dei comandi di regione aerea e del capo dell'ufficio del segretario generale della difesa".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - RUFFINI -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-23;1005#art-1