Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 ago 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della Scuola normale di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1965, n. 979 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, n. 914, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, n. 728, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 dell'11 ottobre 1977;
Ritenuta l'opportunità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, n. 728, nel senso che nel quinto comma per meno errore di trascrizione è stata omessa la parola "entro";
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, n. 728, è rettificato nel senso che nel quinto comma le parole "... è eletto il 31 dicembre di ogni anno..." sono abrogate e sostituite dalle seguenti "... è eletto entro il 31 dicembre di ogni anno...".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 dicembre 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 309
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-20;1248#art-1