Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 gen 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; Visto l' della legge 14 agosto 1974, n. 354; Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: . Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, numero 688, è aggiunto il seguente comma: "L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-13;959#art-1