Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 gen 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213; 11 dicembre 1952, n. 2392; 21 dicembre 1955, n. 1345; 30 dicembre 1958, n. 1259; 21 dicembre 1961, n. 1499; 13 gennaio 1965, n. 18; 15 dicembre 1967, n. 1248; 11 gennaio 1971, n. 37; 6 ottobre 1971, n. 1005 e 23 dicembre 1974, n. 697; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Articolo unico È prorogato al 31 dicembre 1980 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1977 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 39
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-09;948#art-1