Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 4 mar 1978
Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto, si provvede ai sensi dell'art. 16 della legge 8 agosto 1977, n. 556. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1978 Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 15
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-09;1079#art-2