Art. 1
1 / 1In vigore dal 22 gen 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e Successive modificazioni ed interazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che contiene le norme di esecuzione del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Ravvisata l'opportunità di procedere ad un decentramento di competenza per quanto attiene la concessione del congedo ordinario;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico
L'ultimo comma dell'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, è sostituito dal seguente:
"Salve le diverse competenze stabilite da norme di carattere particolare, nelle amministrazioni periferiche i congedi ordinari sono concessi:
a) dagli intendenti di finanza ai titolari o reggenti degli uffici aventi sede nel territorio della provincia;
b) dai titolari degli uffici, o, in caso di loro assenza od impedimento, da chi ne fa le veci, al dipendente personale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, acidi 3 gennaio 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 1
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-06;979#art-1