Art. 6
6 / 7In vigore dal 23 dic 1977
L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 e l'ultimo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, si applicano anche al diritto a riscuotere l'imposta definitivamente accertato in applicazione delle precedenti disposizioni legislative sulle imposte di registro e di successione, sempre che non sia già estinto per prescrizione alla data di entrata in vigore dei citati decreti del Presidente della Repubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-06;914#art-6