Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 23 dic 1977
Il terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente: "L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonché il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-06;914#art-4