Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 dic 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, ed in particolare l'art. 46; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, è autorizzato il prelevamento di L. 554.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario: Ministero del tesoro: Cap. 1107. - Spese di rappresentanza.......... L. 20.000.000 Ministero degli affari esteri: Cap. 1577. - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc............. L. 30.000.000 Ministero dell'interno: Cap. 2629. - Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc.... L. 500.000.000 Ministero dei trasporti: Cap. 2070. - Spese di rappresentanza, ecc........ L. 4.000.000 L. 554.000.000 Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1977 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 33
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