Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 dic 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, ed in particolare l'art. 46;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, è autorizzato il prelevamento di L. 554.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. 1107. - Spese di rappresentanza.......... L. 20.000.000 Ministero degli affari esteri:
Cap. 1577. - Spese per l'organizzazione e la
partecipazione a convegni, ecc............. L. 30.000.000 Ministero dell'interno:
Cap. 2629. - Spese di carattere riservato
per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc.... L. 500.000.000 Ministero dei trasporti:
Cap. 2070. - Spese di rappresentanza, ecc........ L. 4.000.000
L. 554.000.000
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. Dato a Roma, addì 1 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 33
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-01;899#art-1