Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 11 dic 1977
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti correzioni e integrazioni: Art. 18 - nel primo e nel settimo comma le parole "centottanta milioni di lire" sono sostituite con le parole "trecentosessanta milioni di lire". Nel quarto comma le parole "ai sensi degli articoli 31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono sostituite con le parole "ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". È aggiunto il seguente comma: "Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti della imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del terzo comma".
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