Art. 2
2 / 5In vigore dal 11 dic 1977
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
Art. 16 - è soppresso il secondo comma.
Art. 50 - è aggiunto il seguente comma:
"Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta non è superiore a dodici milioni di lire il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è determinato, in deroga alle disposizioni dei primi tre commi, in misura pari al sessanta per cento dell'ammontare stesso. Il contribuente che non intende avvalersi di questa disposizione deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale".
Dopo l'art. 72 è aggiunto il seguente:
"Art. 72-bis - (Particolari categorie di imprese minori). - Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, nonché per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, se i ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, determinati a norma degli ultimi due commi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non abbiano superato dodici milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate:
a) imprese artigiane in genere; esercenti trasporti e attivi-
ta connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di ali- menti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali. 25% b) commercianti al minuto compresi gli ambulanti....... 15%
c) vendita di generi di monopoli e di valori bollati, postali e simili............................ 50%
d) intermediari e rappresentanti di commercio........ 50%
Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale dei redditi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-11-30;888#art-2