Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 ago 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 68 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: miglioramento genetico degli alberi forestali; salvaguardia e valutazione delle risorse genetiche; geologia applicata. Lo stesso elenco è modificato nel senso che gli insegnamenti semestrali di produzione e controllo delle sementi e di batteriologia fitopatologica mutano la denominazione in quella di principi e metodologie genetiche delle produzioni sementiere (annuale) e di fitobatteriologia (annuale) ed i seguenti insegnamenti passano da semestrali ad annuali: bachicoltura e apicoltura; colture protette; coniglicoltura; edilizia zootecnica; fisioclimatologia animale; foraggicoltura; frutticoltura industriale; igiene zootecnica; micotossicologia; patologia delle piante ortive; patologia delle sementi; tecnica delle applicazioni frigorifere. L'art. 76, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di agraria, è modificato nel senso che all'istituto di agronomia e coltivazioni erbacee fa capo anche l'insegnamento di giardini e tappeti erbosi; all'istituto di microbiologia agraria e tecnica fa capo l'insegnamento di microbiologia delle contaminazioni dell'ambiente e dei prodotti agricoli, all'istituto di zootecnia fa capo l'insegnamento di fisiologia della nutrizione animale; all'istituto di meccanica agraria fanno capo gli insegnamenti di meccanizzazione delle aziende zootecniche e di macchine e attrezzature per la sistemazione e per grandi movimenti di terra. All'istituto di industrie agrarie fa capo l'insegnamento di chimica e tecnologia degli alimenti; all'istituto di estimo rurale e contabilità fa capo l'insegnamento di metodologia della pratica estimativa; all'istituto di entomologia agraria fa capo l'insegnamento di entomologia forestale. Dopo l'art. 76, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del seminario di studi di genetica agraria. Seminario di studi di genetica agraria Art. 77. - Il seminario di genetica agraria è istituito con lo scopo di promuovere il progresso degli studi di genetica applicata alle produzioni vegetali e animali attraverso conferenze, cicli di lezioni, riunioni e pubblicazioni a carattere interdisciplinare e di ampliare e completare la formazione e la preparazione scientifica dei giovani. Art. 78. - Organo direttivo del seminario è il consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è nominato dal consiglio di facoltà; esso è costituito da cinque professori ufficiali della facoltà di agraria, almeno tre dei quali appartenenti agli istituti di miglioramento genetico delle piante agrarie, di agronomia e coltivazioni erbacee e di zootecnia. Art. 79. - Il consiglio direttivo stabilisce le linee generali di sviluppo e le attività scientifiche del seminario. Art. 80. - Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un direttore. Il consiglio e il direttore durano in carica tre anni. Gli atti amministrativi hanno la firma del direttore che è il responsabile del seminario. Art. 81. - Il seminario ha sede presso l'istituto di miglioramento genetico nelle piante agrarie. Art. 129 - all'elenco degli istituti, annessi alla facoltà di medicina veterinaria, sono aggiunti i seguenti istituti policattedra: istituto di clinica medica veterinaria: istituto di ispezione degli alimenti; istituto di patologia delle malattie infettive e parassitarie degli animali domestici; istituto di alimentazione e nutrizione animale; istituto di zootecnica. L'art. 130, relativo al centro di microscopia elettronica, è abrogato e sostituito dal seguente: È istituito presso l'Università degli studi di Bari un centro di microscopia elettronica. Esso ha sede propria e svolge attività scientifica e didattica in campo medico, biologico e abiologico. Il centro è diretto da un comitato esecutivo composto dal direttore e da sette membri in rappresentanza delle facoltà di medicina e chirurgia, ingegneria, scienze, agraria, farmacia, economia e commercio e medicina veterinaria. Il direttore è nominato, per un quinquennio, dal rettore su proposta dei rappresentanti delle facoltà in seno al comitato esecutivo fra i professori ufficiali dell'Università di Bari particolarmente competenti nel campo della microscopia elettronica. I membri rappresentanti delle facoltà sono designati dai rispettivi consigli di facoltà; essi durano in carica per due anni e possono essere confermati. Al comitato esecutivo è devoluta la responsabilità dell'attività scientifica e della gestione tecnica ed amministrativa del centro. Il centro dispone di un fondo destinato sia al mantenimento e al miglioramento delle attrezzature sia alle spese di gestione. Detti fondi sono costituiti da: a) una dotazione annuale stabilita, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bari; b) fondi provenienti da enti pubblici o privati, sia sotto forma di donazione, sia in seguito a richieste del comitato esecutivo; c) contributo dei vari istituti o ricercatori per le ricerche eseguite. Il funzionamento del centro è disciplinato da un apposito regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1978 Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 333
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