Art. 1
1 / 1In vigore dal 16 ago 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939 n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 96 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:
chimica e tecnologia delle macromolecole;
sintesi elettrochimiche;
termodinamica dei processi irreversibili;
scienza dei materiali;
chimica e tecnologia degli elettroditi fusi;
chimica e tecnologia dei metalli di transizione.
Lo stesso elenco è modificato nel senso che gli insegnamenti di chimica dei combustibili e propellenti e di chimica applicata ai materiali mutano rispettivamente la denominazione in quella di chimica dei combustibili e di chimica applicata.
Nello stesso articolo l'ultimo comma è modificato nel senso che al n. 5) indirizzo petrolchimico deve leggersi:
5) indirizzo petrolchimico.
L'art. 101, relativo all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in matematica, è modificato nel senso che i paragrafi che vanno dalla riga "indirizzo didattico" inclusa alla riga "indirizzo applicativo" esclusa sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Indirizzo didattico:
a) didattico;
b) didattico logico.
Nell'orientamento A) i corsi fondamentali obbligatori sono:
3° Anno:
matematiche elementari da un punto di vista superiore.
4° Anno:
matematiche complementari.
Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari da scegliersi nel seguente elenco:
1) astronomia;
2) chimica generale (annuale);
3) complementi di fisica generale (annuale);
4) istituzioni di algebra superiore;
5) istituzioni di fisica nucleare;
6) logica matematica;
7) pedagogia matematica;
8) storia delle matematiche;
9) struttura della materia.
Uno degli insegnamenti complementari dovrà essere ad indirizzo fisico.
Nell'orientamento B) i corsi fondamentali obbligatori sono:
3° Anno:
istituzioni di logica matematica.
4° Anno:
matematiche complementari.
Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegna menti complementari da scegliersi nel seguente elenco:
1) algebra di Boole;
2) algebra universale;
3) chimica generale (annuale);
4) filosofia della matematica;
5) istituzioni di algebra superiore;
6) logica matematica;
7) logica modale;
8) logiche non classiche;
9) matematiche elementari da un punto di vista superiore;
10) storia delle matematiche;
11) struttura della materia;
12) teoria degli insiemi;
13) teoria dei modelli;
14) teoria della ricorsività;
15) teoria delle categorie.
Uno degli insegnamenti complementari dovrà essere ad indirizzo fisico.
L'art. 298, relativo ai corsi della scuola di specializzazione in chimica analitica, è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti corsi semestrali:
principi di strumentazione analitica;
tecniche termometriche;
chimica analitica clinica;
chimica analitica dell'inquinamento ambientale;
tecniche spettroscopiche.
Dallo stesso elenco sono soppressi i seguenti corsi:
tecniche ottiche;
tecniche spettrofotometriche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1978
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 335
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-31;1246#art-1