Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 10 ago 1978
Le disposizioni del presente decreto avranno effetto per coloro che si iscriveranno al primo anno del corso di laurea in lingue e letterature straniere, a cominciare dall'anno accademico 1977-78. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978 Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 312
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