Art. 4
4 / 4In vigore dal 10 ago 1978
Le disposizioni del presente decreto avranno effetto per coloro che si iscriveranno al primo anno del corso di laurea in lingue e letterature straniere, a cominciare dall'anno accademico 1977-78.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 312
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-31;1232#art-4