Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 ago 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Considerata l'opportunità di apportare modifiche all'ordinamento didattico vigente; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . All'elenco degli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere indicati nella tabella XVI, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto l'insegnamento di lingua e letteratura russa, contrassegnato con il n. 7) e con il conseguente spostamento della numerazione dei successivi insegnamenti fondamentali. Di conseguenza, il predetto insegnamento si intende incluso negli statuti di tutte le Università nelle quali attualmente funziona la facoltà di magistero che rilascia il diploma di laurea in lingue e letterature straniere.
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