Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 lug 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della Pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Il primo comma dell'art. 85, concernente le norme per l'ammissione all'esame di laurea per i corsi di scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche, chimica e chimica industriale è abrogato e sostituito con il seguente:
Art. 85. - L'esame di laurea per i corsi di scienze naturali e geologiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di una tesi orale svolte dal candidato in temi relativi ad insegnamenti fondamentali e complementari propri della laurea cui egli aspira. L'argomento della tesi orale deve riferirsi a materia diversa da quella in cui è stata compilata la dissertazione scritta.
L'esame di laurea per i corsi di chimica, chimica industriale e scienze biologiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in tema relativo ad insegnamento fondamentale o complementare propri della laurea cui egli aspira.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 356
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-31;1225#art-1