Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 4 mar 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: storia e sistemi dei rapporti fra Stato e Chiesa; diritto tributario; diritto anglo-americano; diritto dei paesi socialisti. Nello stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari: demografia; economia regionale; legislazione della circolazione e dei trasporti; diritto dei popoli germanici. Gli articoli 259, 260 e 262, relativi alla scuola di specializzazione in agricoltura tropicale e sub-tropicale annessa alla facoltà di agraria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 259. - Con le modalità previste dall'art. 6 della legge 6 ottobre 1962, n. 1612, potranno essere stabiliti accordi di collaborazione tra Università e Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze per il migliore funzionamento della scuola. La direzione della scuola è affidata ogni anno dal consiglio della facoltà di agraria ad un professore di ruolo, fuori ruolo o incaricato della facoltà stessa, competente nel campo della specializzazione. Gli insegnamenti nella scuola sono affidati anno per anno dalla facoltà di agraria su proposta del direttore della scuola, avvalendosi anche dei docenti di altre facoltà e dell'Istituto agronomico per l'oltremare nonché di esperti particolarmente qualificati. Art. 260. - Gli insegnamenti impartiti ogni anno saranno scelti dal consiglio dei professori della scuola nel seguente elenco in numero non inferiore a quattordici: biogeografia delle regioni tropicali e sub-tropicali; agronomia dei paesi tropicali e sub-tropicali; coltivazioni erbacee tropicali e sub-tropicali; coltivazioni arboree tropicali e sub-tropicali; zootecnica dei paesi tropicali e sub-tropicali; tecniche di trasformazione dei prodotti agrari tropicali e sub-tropicali; entomologia agraria tropicale e sub-tropicale; patologia delle piante tropicali e sub-tropicali; economia e politica agraria dei paesi tropicali e sub-tropicali; selvicoltura tropicale e sub-tropicale; macchine e meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali; tecnologia dei legnami tropicali e sub-tropicali; metodologia e tecnica sperimentale; progetti di sviluppo economico; botanica tropicale; pedologia tropicale; idrologia applicata; uso e governo delle acque; alimentaristica applicata alle zone tropicali e sub-tropicali; aereofotointerpretazione; orticoltura e floricoltura nelle regioni tropicali; climatologia delle regioni tropicali sub-tropicali; pianificazione e sviluppo economico. Possono, inoltre, essere istituiti corsi speciali da designare, in numero non superiore a due, che saranno stabiliti all'inizio di ciascun anno dal consiglio dei docenti della scuola. I suddetti insegnamenti saranno integrati da seminari, colloqui ed esercitazioni su speciali argomenti, nonché da viaggi di istruzione in zone tropicali e sub-tropicali. Il consiglio della scuola può istituire più indirizzi di studio e consigliarli agli allievi. Art. 262. - Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto in almeno otto degli insegnamenti di cui al precedente elenco. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1978 Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 102
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