Art. 1
1 / 1In vigore dal 29 mar 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza, vengono aggiunti i seguenti insegnamenti:
diritto della navigazione;
storia delle codificazioni moderne.
Art. 31 - l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica è così modificato:
Indirizzo organico biologico:
L'insegnamento di stereochimica muta denominazione in "stereochimica organica" e sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
cristallochimica;
storia della chimica.
Indirizzo inorganico-chimico-fisico:
L'insegnamento di stereochimica muta la denominazione in "stereochimica inorganica" e sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
cristallochimica;
storia della chimica.
Art. 35 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale si aggiungono i seguenti insegnamenti: chimica analitica strumentale;
chimica-fisica tecnica;
fotochimica organica.
Art. 42 - nell'elenco degli insegnamenti indicati, per il secondo biennio, per l'indirizzo generale l'insegnamento di analisi superiore muta denominazione in "analisi funzionale".
Nella tabella A dell'indirizzo generale si inseriscono i seguenti insegnamenti complementari:
analisi superiore;
analisi armonica;
analisi non lineare;
equazioni funzionali;
istituzioni di algebra superiore;
matematica combinatoria;
teoria delle categorie;
processi stocastici.
Nella tabella A dell'indirizzo didattico si inseriscono i seguenti insegnamenti complementari:
analisi superiore;
analisi armonica;
analisi non lineare;
equazioni funzionali;
istituzioni di algebra superiore;
matematica combinatoria;
teoria delle categorie;
processi stocastici;
analisi funzionale.
Nella tabella A dell'indirizzo applicativo si inseriscono seguenti insegnamenti complementari:
analisi armonica;
analisi non lineare;
equazioni funzionali;
istituzioni di algebra superiore;
matematica combinatoria;
teoria delle categorie;
processi stocastici;
analisi superiore.
Art. 44 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
etologia;
pedologia;
paleontologia dei vertebrati.
Art. 47 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
microbiologia industriale;
biochimica vegetale;
morfologia sperimentale;
fotobiologia.
Art. 68 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti:
patologia da alimentazione degli animali domestici;
dietologia ed igiene alimentare nell'allevamento animale;
andrologia comparata.
Art. 72 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienza della produzione animale vengono aggiunti i seguenti:
zootecnia quantitativa: statistica ed informatica;
tecnologia dell'allevamento suino;
tecnologie dell'allevamento del consiglio (semestrale);
immunogenetica zootecnica (semestrale);
etologia zootecnica (semestrale);
tecnologia delle carni e prodotti derivati;
tecnica della conservazione frigorifera;
tecnologia della produzione del latte e derivati.
Gli articoli 341, 342, 343, 344 e 350 dello statuto, concernenti la scuola diretta a fini speciali per tecnici di istituti medico-biologici, sono abrogati e sostituiti con i seguenti:
Scuola diretta a fini speciali per tecnici di istituti medico-biologici
Art. 341. - L'esame di ammissione consiste in una prova orale di cultura generale scientifica innanzi ad una commissione composta dal direttore della scuola e da altri membri designati dal rettore dell'Università, nonché in un saggio di lettura e traduzione di brani di una lingua straniera scelta fra l'inglese, il francese e il tedesco.
L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di novembre di ciascun anno nel giorno che sarà stabilito dal rettore con apposito manifesto.
Art. 342. - La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
certificato di nascita in carta legale debitamente legalizzato per i nati fuori della giurisdizione di Milano;
titolo di studi medi superiori in originale;
tre fotografie di cui una autenticata;
quietanza del pagamento delle tasse;
foglio di iscrizione al corso su modulo rilasciato dall'economato dell'Università.
Art. 343. - Il direttore della scuola viene nominato dal rettore su designazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia tra i docenti della scuola.
Il consiglio della scuola si compone di tutti i professori designati a tenere i corsi prescritti ed è presieduto dal direttore della scuola.
Gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti ed assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o di altra facoltà dell'ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche fuori dell'ambito universitario.
Art. 344. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
istituzioni di matematica;
istituzioni di fisica;
organizzazione e tecniche di laboratorio;
chimica generale ed inorganica;
chimica organica;
istituzioni di istologia ed anatomia;
lingua straniera.
2° Anno:
microbiologia;
biochimica generale;
biochimica clinica;
istituzioni di fisiologia;
istituzioni di patologia;
istituzioni di farmacologia;
istituzioni di statistica.
È inoltre prescritta la frequenza presso laboratori od istituti esterni, prescelti dalla direzione della scuola, per un numero di ore stabilito dal direttore della scuola stessa.
Art. 350. - L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione scritta su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti con l'adesione del direttore.
L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri, nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.
I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola; ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di tecnico di istituti medico-biologici.
Gli articoli 382, 383, 385, 386, 388, 389, 391 e 392 dello statuto, concernenti la scuola diretta a fini speciali per fisioterapisti e terapisti della riabilitazione, nonché la denominazione della scuola medesima, sono abrogati e sostituiti con i seguenti:
Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione
Art. 382. - È istituita presso la clinica ortopedica (2a cattedra), ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, veduto l'art. 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e gli articoli 13 e 16 del decreto ministeriale 10 febbraio 1974, la scuola per terapisti della riabilitazione che ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico impartendo agli allievi, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni teoriche e pratiche necessarie a bene esercitare l'attività di terapista della riabilitazione.
Art. 383. - La durata del corso degli studi è di tre anni accademici. Sono ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi, forniti di titolo di istruzione di 2° grado (scuole medie superiori) che abbiano compiuto il 170 anno di età e che risultino fisicamente e psichicamente idonei a svolgere la professione di terapista della riabilitazione.
Art. 385. - L'esame di ammissione consiste in una prova orale di cultura generale innanzi ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della scuola stessa. L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dal rettore su proposta del direttore della scuola.
Art. 386. - L'anno accademico ha inizio nel mese di ottobre e termina il trenta giugno. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti: certificato di nascita in carta legale; titolo di studi medi superiori in originale; tre fotografie di cui una autenticata; quietanza del pagamento delle tasse; foglio di iscrizione al corso su modulo rilasciato dall'economato dell'Università.
Art. 388. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
elementi di fisica;
elementi di biomeccanica;
elementi di anatomia umana generale;
elementi di fisiologia umana;
elementi di psicologia;
insegnamento pratico ed esercitazioni con dimostrazioni di cinesiologia, applicazioni tecniche di valutazione, esami articolari muscolari, funzionali e psicologici.
2° Anno:
nozioni di patologia ortopedica;
nozioni di patologia neurologica;
nozioni di traumatologia;
nozioni di patologia dell'apparato cardiorespiratorio;
nozioni di oculistica;
nozioni di patologia ginecologica ed addominale di interesse riabilitativo;
cinesiterapia;
elettroterapia;
fisioterapia strumentale;
idroterapia;
terapia occupazionale;
logiterapia;
massoterapia;
nozioni di patologia della cute e sottocutanea;
insegnamento pratico di esercitazioni riguardanti l'applicazione di metodiche riabilitative nei vari settori della patologia.
3° Anno:
elementi di igiene;
elementi di pronto soccorso;
elementi di legislazione sanitaria, servizio sociale e deontologia;
clinica della riabilitazione e tecniche riabilitative;
ginnastica medica;
ergoterapia;
fangoterapia e crenoterapia;
elioclimatoterapia;
terapia del linguaggio;
tirocinio pratico sulle tecniche riabilitative nelle diverse branche della riabilitazione.
Le lezioni tecniche e pratiche verranno impartite nei locali della scuola o in altri istituti universitari o reparti ospedalieri idonei secondo programmi di insegnamento ed orari predisposti dal direttore della scuola tenuto presente quanto stabilito dall'allegato A del decreto ministeriale 10 febbraio 1974. La frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Per la validità dell'anno scolastico l'allievo deve partecipare almeno a due terzi delle lezioni sia teoriche che pratiche.
Art. 389. - Per essere ammessi a frequentare i successivi anni del corso, gli allievi debbono aver superato tutti gli esami dell'anno precedente. Nel caso in cui non abbiano superato gli esami prescritti dell'anno, essi rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto gli obblighi previsti. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.
Art. 391. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta sul tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola, ed in una prova pratica di fisiokinesiterapia, di fronte ad una commissione di 5 membri composta dal direttore della scuola e da altri 4 membri designati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a sua disposizione 10 punti. I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza, se al secondo esame non conseguiranno l'idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Superato l'esame di diploma i candidati conseguiranno il titolo di "terapista della riabilitazione" e ad essi verrà rilasciato il relativo diploma.
Art. 392. - Alle spese occorrenti al funzionamento della scuola si provvede con contributi eventualmente concessi da Ministeri, dalle regioni, dagli enti pubblici e privati e dalle seguenti tasse, soprattasse e contributi degli iscritti:
tassa di immatricolazione (da versare una sola volta).. L. 2.000 tassa annuale di iscrizione.............. L. 20.000 sovrattassa di esame annuale.............. L. 5.000 tassa erariale di diploma................ L. 6.000 libretto e tessera................... L. 2.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1978
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 76
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-26;1127#art-1