Art. 1
1 / 1In vigore dal 28 mar 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 155, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel modo seguente:
la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia;
la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia;
la scuola di specializzazione in nefrologia medica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia.
Nello stesso elenco sono aggiunte le seguenti scuole di specializzazione:
scuola di specializzazione in medicina dello sport;
scuola di specializzazione in reumatologia.
Gli articoli 171, 172, 173, 174 e 175, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazioni in ginecologia ed ostetricia
Art. 171. - La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica e conferisce il diploma di specializzazione in ginecologia ed ostetricia.
Art. 172. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore presiede il consiglio della scuola ed è tenuto a dare comunicazioni al preside della facoltà medico-chirurgica di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 173. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo di allievi iscrivibili è di trentasette complessivamente per l'intero corso di studi.
L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.
Sono da considerare titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione (prova scritta ed orale su temi di medicina generale):
a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;
b) il voto riportato nelle materie ginecologiche ed ostetriche;
c) l'aver elaborato la tesi nelle discipline ginecologiche ed ostetriche;
d) l'aver avuto la qualifica di medico o studente interno in istituto;
e) la documentazione di servizi prestati in cliniche Ostetriche e ginecologiche e in divisioni ostetriche e ginecologiche ospedaliere anche come tirocinanti;
f) eventuali pubblicazioni inerenti alle materie di insegnamento.
Art. 174. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
elementi di genetica medica;
elementi di embriologia, anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile, anatomia delle pelvi;
elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
fisiologia ostetrica;
endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
semeiotica e diagnostica ostetrica;
patologia ostetrica e ginecologica I;
lingua straniera (inglese) I.
2° Anno:
semeiotica e diagnostica ginecologica;
operazioni ostetriche I;
anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
citologia ginecologica;
patologia ostetrica e ginecologica II;
diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
lingua straniera (inglese) II.
3° Anno:
puericultura prenatale;
immunologia ostetrica e ginecologica;
analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
operazioni ostetriche II;
operazioni ginecologiche I;
ostetricia e ginecologia forense;
terapia medica in ostetricia e ginecologia;
clinica ostetrica e ginecologica I;
psicosomatica ostetrica e ginecologica;
lingua straniera (inglese) III.
4° Anno:
neonatologia;
urologia ginecologica;
radiodiagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia; chirurgia addominale;
operazioni ginecologiche II;
clinica ostetrica e ginecologica II;
lingua straniera (inglese) IV.
Art. 175. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in ginecologia e ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma su argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 201, 202, 203, 204, 205 e 206, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 201. - Presso l'istituto di radiologia è istituita la scuola di specializzazione in radiologia.
Art. 202. - La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia ed in radiologia diagnostica.
Art. 203. - La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possono essere accolti in numero massimo di dodici per ciascun anno di corso per radiologia e per radiologia diagnostica.
Art. 204. - La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni.
Gli insegnamenti sono i seguenti:
a) matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:
1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;
b) radiodiagnostica (triennale) comprendente:
1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiali in radiodiagnostica, effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica;
c) radiobiologia (annuale) comprendente:
1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie;
d) protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:
1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti di responsabilità medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici;
e) radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:
1) radiobiologia applicata;
2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;
3) istopatologia speciale dei tumori;
4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;
5) tecnica e metodica radioterapica;
6) dosimetria;
7) clinica radioterapica;
8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;
9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;
10) dimostrazione di casistica clinica;
f) medicina nucleare (biennale) comprendente:
1) elementi di medicina nucleare;
2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;
3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;
4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;
5) radioterapia metabolica;
6) dimostrazioni di casistica clinica.
I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (tronco comune):
matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica;
radiobiologia;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria a problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
radiodiagnostica (I).
2° Anno:
radiodiagnostica II;
radioterapia e terapia fisica I.
3° Anno:
radiodiagnostica III;
radioterapia e terapia fisica II;
medicina nucleare I.
4° Anno:
radioterapia e terapia fisica III;
medicina nucleare II.
Art. 205. - La durata del corso per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni.
Gli insegnamenti sono i seguenti:
a) matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente:
1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;
b) radiodiagnostica (triennale) comprendente:
1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica, effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica;
c) radiobiologia (annuale) comprendente:
1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie;
d) protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:
1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.
I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso:
1° Anno (tronco comune):
matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
radiobiologia;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
radiodiagnostica (I).
2° Anno:
radiodiagnostica II.
3° Anno:
radiodiagnostica III.
Art. 206. - Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e in radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.
L'art. 232, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in quarantadue per l'intero corso di studi.
Gli articoli 302, 303, 304, 305 e 306, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
Art. 302. - La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso la clinica tisiologica e conferisce il diploma di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.
Art. 303. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 304. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 305. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo di allievi iscrivibili è di ottanta complessivamente.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 306. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio I;
patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare;
patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.
2° Anno:
anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio II;
clinica della tubercolosi I;
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio I;
fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
broncologia;
radiologia dell'apparato respiratorio;
profilassi della tubercolosi;
igiene e legislazione sociale;
immunologia clinica (complementare);
cardiologia (complementare);
medicina nucleare (complementare).
3° Anno:
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio II;
clinica della tubercolosi II;
chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
malattie professionali dell'apparato respiratorio (complementari);
terapia intensiva pneumologica (complementare).
4° Anno:
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio III;
clinica della tubercolosi III.
I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al quarto anno) e da turni di internato, per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni.
Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno superare una prova di esame sulle materie del rispettivo anno.
Alla fine del quarto anno gli allievi dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione assegnato dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti della scuola.
Gli articoli 325, 326, 327, 328, 329, 330 e 331, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in neurochirurgia
Art. 325. - La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso la clinica neurochirurgica e conferisce il diploma di specializzazione in neurochirurgia.
Art. 326. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 327. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 328. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 329. - Il numero massimo di allievi iscrivibili è di diciotto per l'intero corso di studi.
Art. 330. - Per l'ammissione alla scuola vedansi le norme generali per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contemplate dal presente statuto.
Art. 331. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
clinica neurochirurgica I.
2° Anno:
neurooftalmologia;
neurootoiatria;
neurofisiologia clinica;
clinica neurochirurgica II.
3° Anno:
neuroanestesia e rianimazione;
neuroradiologia I;
neuropatologia;
clinica neurochirurgica III.
4° Anno:
neuroradiologia II;
neurotraumatologia;
tecniche operatorie I;
clinica neurochirurgica IV.
5° Anno:
neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurochirurgia infantile;
tecniche operatorie II;
clinica neurochirurgica V.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 e 340, relativi alla scuola di specializzazione in criminologia clinica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in criminologia clinica
Art. 332. - Presso l'istituto di antropologia criminale è istituita la scuola di specializzazione in criminologia clinica.
Art. 333. - La scuola ha due indirizzi:
a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense, per i laureati in medicina e chirurgia;
b) indirizzo socio-psicologico, per i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia, sociologia, psicologia, lettere, filosofia.
Dell'indirizzo seguito viene fatta espressa menzione sul diploma di specializzazione.
La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 334. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:
1) criminologia generale I;
2) elementi di diritto;
3) elementi di sociologia;
4) elementi di psicologia;
5) elementi di biologia;
6) metodologia della ricerca;
7) criminologia generale II;
8) criminologia minorile;
9) trattamento criminologico 10) politica criminale e diritto penitenziario.
Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo medico-postcologico e psichiatrico-forense:
1) psicopatologia generale;
2) psichiatria clinica;
3) diagnostica criminologica;
4) medicina legale e criminalistica;
5) psicodiagnostica;
6) neurologia e psichiatria forense;
7) prevenzione della patologia del comportamento;
8) tecniche di rieducazione minorile;
9) legislazione sociosanitaria.
Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo sociopsicologico:
1) elementi di psicopatologia generale;
2) elementi di psichiatria clinica forense;
3) tecniche di servizio sociale;
4) antropologia culturale;
5) elementi di medicina legale;
6) psicologia sociale;
7) tecniche psicopedagogiche;
8) sociologia della devianza;
9) metodi di prevenzione.
Insegnamenti complementari:
1) antropofenomenologia;
2) etologia dei comportamenti criminosi;
3) sociologia del diritto;
4) psicobiologia;
5) economia della sicurezza e della difesa sociale;
6) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;
7) igiene mentale;
8) psicoterapia.
Art. 335. - Il piano di studi della scuola di specializzazione è il seguente:
1° Anno (comune ai due indirizzi):
1) criminologia generale I;
2) elementi di diritto;
3) elementi di sociologia;
4) elementi di psicologia;
5) elementi di biologia;
6) metodologia della ricerca;
7) una materia integrativa a scelta.
2° Anno:
a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense:
1) criminologia generale II;
2) psicopatologia generale;
3) psichiatria clinica;
4) diagnostica criminologica;
5) medicina legale e criminalistica;
6) psicodiagnostica;
7) criminologia minorile;
8) una materia integrativa a scelta;
b) indirizzo socio-psicologico:
1) criminologia generale II;
2) elementi di psicopatologia generale;
3) elementi di psichiatria clinica forense;
4) tecniche di servizio sociale;
5) antropologia culturale;
6) elementi di medicina legale;
7) criminologia minorile;
8) una materia integrativa a scelta.
3° Anno:
a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense:
1) neurologia e psichiatria forense;
2) prevenzione della patologia del comportamento;
3) trattamento criminologico;
4) tecniche di rieducazione minorile;
5) legislazione socio-sanitaria;
6) politica criminale e diritto penitenziario;
7) una materia integrativa a scelta;
b) indirizzo socio-psicologico:
1) psicologia sociale;
2) tecniche psico-pedagogiche;
3) sociologia della devianza;
4) metodi di prevenzione;
5) trattamento criminologico;
6) politica criminale e diritto penitenziario;
7) una materia integrativa a scelta.
Art. 336. - All'atto della domanda di iscrizione a ciascuno dei tre anni di corso l'allievo dovrà indicare alla segreteria della scuola una materia integrativa, da scegliere fra le materie complementari, ovvero fra quelle fondamentali appartenenti all'indirizzo al quale non è iscritto. L'indicazione è vincolante.
Art. 337. - Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni pratiche, nonché da conferenze tenute da esperti italiani e stranieri.
Art. 338. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in giurisprudenza, in scienze politiche, in pedagogia, in sociologia, in psicologia, in lettere, in filosofia, in numero complessivo non superiore a trenta per i tre anni di corso.
L'ammissione avviene mediante concorso per esami.
Art. 339. - Gli esami di profitto sono tenuti ogni anno per singole materie o per gruppi di materie. Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver sostenuto ventidue esami, dei quali diciannove relativi alle materie fondamentali del suo indirizzo e tre relativi alle materie integrative da lui scelte.
I voti degli esami di profitto sono attribuiti in trentesimi; il voto di esame di diploma è attribuito in cinquantesimi.
Art. 340. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta originale, in una delle materie oggetto di insegnamento. Il tema, concordato con il docente, dovrà essere presentato al direttore della scuola per l'approvazione entro trenta giorni dalla data di inizio dell'ultimo anno di corso.
A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione in criminologia clinica, con la specificazione dell'indirizzo seguito.
Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contemplate dal presente statuto.
Gli articoli 370, 371, 372 e 373, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in cardiologia
Art. 370. - La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso l'istituto scientifico di medicina interna e conferisce il diploma di specializzazione in cardiologia.
Art. 371. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni accademici e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero degli allievi è fissato in complessivi tredici, suddivisi nei quattro anni di corso. Per quanto concerne la direzione della scuola, l'ammissione alla medesima e le disposizioni circa la frequenza ai corsi e alle esercitazioni pratiche e per l'ammissione agli esami, vedansi le norme generali previste dal presente statuto per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 372. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia umana normale ed embriologia dello apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
3) biochimica e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I;
5) informatica medica e strumentazione biomedica I.
2° Anno:
1) anatomia patologica I;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare II;
3) patologia e clinica cardiovascolare I;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II;
5) informatica medica e strumentazione biomedica II;
6) radiologia I;
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.
3° Anno:
1) anatomia patologica II;
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III;
3) patologia e clinica cardiovascolare II;
4) radiologia II;
5) terapia medica e farmacologia clinica I.
4° Anno:
1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV;
2) patologia e clinica cardiovascolare III;
3) terapia medica e farmacologia clinica II;
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.
Art. 373. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in cardiologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico che sarà stabilito in base agli accordi presi con il direttore della scuola.
Gli articoli 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381 e 382, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia medica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in nefrologia
Art. 374. - La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso l'istituto scientifico di medicina interna e conferisce il diploma di specializzazione in nefrologia.
Art. 375. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 376. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 377. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 378. - Il numero massimo di allievi iscrivibili è di dodici per l'intero corso di studi.
Art. 379. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
Semeiotica renale I.
2° Anno:
struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene e ipertensione arteriosa;
semeiotica renale II;
nefropatie tubolari.
3° Anno:
nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica I;
farmacologia d'interesse nefrologico.
4° Anno:
nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica II;
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.
Art. 380. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Art. 381. - Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 382. - Per quanto concerne l'ammissione alla scuola e le norme per il superamento degli esami annuali e di diploma, vedansi le norme generali per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contemplate dal presente statuto.
Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in medicina dello sport e in reumatologia.
Scuola di specializzazione in medicina dello sport
Art. 416. - La scuola di specializzazione in medicina dello sport, si propone:
a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione e della educazione fisica;
b) di preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e dell'applicazione pratica i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di specializzazione in medicina dello sport.
Art. 417. - Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia.
Il corso di studi ha la durata di tre anni, con frequenza obbligatoria.
La scuola ha la sua sede ufficiale presso l'istituto di medicina del lavoro.
Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.
Il numero massimo degli allievi sarà di quarantacinque complessivamente per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili, la selezione dei candidati avverrà in base ai risultati di un esame di ammissione.
Non sono previste abbreviazioni di corso.
Per quanto concerne la direzione della scuola, le modalità per il superamento degli esami annuali e di diploma, vedansi le norme generali previste dal presente statuto per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia.
L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento degli esami annuali.
Art. 418. - L'ordine degli studi è il seguente:
1° Anno:
1) anatomia dell'apparato locomotore;
2) fisiologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica ed energetica muscolare;
4) antrometria e auxologia;
5) psicologia applicata allo sport;
6) storia dell'educazione fisica e dello sport:
7) sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.
2° Anno:
1) fisiologia dell'esercizio fisico;
2) biomeccanica dell'esercizio fisico;
3) metodologia dell'allenamento sportivo;
4) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;
5) fisiopatologia degli sport e semeiotica medicosportiva I;
6) farmacologia e tossicologia del doping;
7) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;
8) traumatologia degli sport.
3° Anno:
1) fisiologia applicata agli sport;
2) valutazione funzionale dello sportivo;
3) fisiopatologia degli sport e semeiotica medicosportiva II;
4) fisioterapia e rieducazione funzionale;
5) medicina legale ed infortunistica legata agli sport;
6) rianimazione e pronto soccorso;
7) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.
La scuola svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola.
Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.
Scuola di specializzazione in reumatologia
Art. 419. - La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso la cattedra di reumatologia e conferisce il diploma di specializzazione in reumatologia.
Art. 420. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 421. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 422. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 423. - Il numero massimo di allievi iscrivibili è di dodici complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 424. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore;
fisiologia; e fisiologia dell'apparato locomotore;
biochimica di interesse reumatologico;
microbiologia in relazione alle malattie reumatiche;
immunologia reumatologica;
semeiotica fisica e strumentale in reumatologia I.
2° Anno:
semeiotica fisica e strumentale in reumatologia II;
esami di laboratorio in reumatologia;
diagnostica radiologica delle reumo-artropatie;
farmacologia reumatologica;
anatomia e istologia patologica delle malattie reumatiche;
clinica e terapia delle malattie traumatiche I.
3° Anno:
clinica e terapia ortopedica I;
fisiochinesiterapia reumatologica;
idro-climatologia di interesse reumatologico;
reumo-artropatie professionali;
clinica e terapia delle malattie reumatiche II.
4° Anno:
epidemiologia e aspetti sociali dei reumatismi;
riabilitazione del malato reumatico;
clinica e terapia ortopedica II;
clinica e terapia delle malattie reumatiche III.
Art. 425. - Per quanto concerne l'ammissione alla scuola, la frequenza e le modalità per il superamento degli esami di profitto e di diploma, vedansi le norme generali per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contemplate dal presente statuto. Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio e del triennio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 1977
LEONE
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1978
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 74
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-26;1126#art-1