Art. 9
9 / 9In vigore dal 11 dic 1977
Norma transitoria
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Gli esami per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsti da leggi regionali o provinciali e dai regolamenti organici del personale in vigore per gli enti locali della provincia di Bolzano ai fini delle assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi presso i rispettivi enti, superati anteriormente alla data della prima sessione d'esame di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, hanno validità per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA - BONIFACIO - PANDOLFI - STAMMATI - LATTANZIO - COLOMBO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 26
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;846#art-9