Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 11 dic 1977
All', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunta la seguente frase: "Le spese di cancelleria e funzionamento delle commissioni di esame sono liquidate dalla provincia salvo rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla metà della spesa stessa".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;846#art-8