Art. 6
6 / 9In vigore dal 11 dic 1977
Al personale degli uffici giudiziari di cui alla tabella contrassegnata con il n. 1 allegata al presente decreto, si estendono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;846#art-6