Art. 2
2 / 9In vigore dal 11 dic 1977
Il superamento dell'esame della conoscenza delle lingue italiana e tedesca svoltosi in base alla normativa in vigore ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione in provincia di Bolzano, conserva efficacia al fine del disposto dell', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nel caso di passaggio di personale da una all'altra amministrazione dello Stato, da queste ad un ente pubblico o viceversa, o ad altro ente pubblico, qualora il passaggio non comporti interruzione nel rapporto di impiego pubblico, nè l'inquadramento in una carriera superiore a quella per la quale il personale interessato ha superato il citato esame della conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;846#art-2