Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 nov 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616 e modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 26, relativo al corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che l'insegnamento di berbero muta denominazione in lingua e letteratura berbera; l'insegnamento di swahili e lingue bantu è scisso nei due insegnamenti di lingua e letteratura swahili e lingue e letterature bantu; l'insegnamento di epigrafia e antichità greco-romane è scisso nei due insegnamenti di epigrafia ed istituzioni greche e epigrafia ed istituzioni romane. Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: paletnologia; protostoria europea; numismatica greca e romana; topografia dell'Italia antica; storia della storiografia antica; lingue dell'Italia antica (o dell'Italia pre-romana); storia della grammatica greca e latina; paleografia greca; paleografia latina; metrica e ritmica greca e latina; storia della musica; fondamenti della comunicazione musicale. Art. 28 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: storia della musica; fondamenti della comunicazione musicale. L'art. 30, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, è modificato nel senso che gli insegnamenti di berbero, gelez, somalo e tigrino mutano la denominazione rispettivamente in quella di lingua e letteratura berbera, lingua e letteratura gelez, lingua e letteratura somala, lingua e letteratura tigrina. Nello stesso elenco l'insegnamento di swahili e lingue bantu è scisso nei due insegnamenti di lingua e letteratura swahili e lingue e letterature bantu. Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: storia della musica; fondamenti della comunicazione musicale. L'art. 34, relativo al corso di laurea in lingue e civiltà orientali, è modificato nel senso che gli insegnamenti fondamentali, comuni alle tre sezioni, di glottologia e geografia politica ed economica dell'Asia e dell'Africa, da biennali diventano annuali, mentre gli insegnamenti fondamentali per la sezione vicino e medio Oriente di islamistica o religioni e filosofie dell'India o religioni dell'Iran e dell'Asia centrale e di storia dei Paesi del vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea, da annuali diventano biennali. Inoltre, per la sezione Africa, gli insegnamenti di religioni e istituzioni dei popoli dell'Africa o islamistica e di storia dei Paesi del vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea, da annuali diventano biennali. Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: a) per la sezione estremo Oriente: storia della musica; fondamenti della comunicazione musicale; musicologia dei Paesi dell'Asia; archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale; archeologia e storia dell'arte coreana; linguistica cinese; paletnologia. b) per la sezione vicino e medio Oriente: storia della musica; fondamenti della comunicazione musicale; musicologia dei Paesi dell'Asia; archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale; archeologia e storia dell'arte dell'Afghanistan e dell'india nord-occidentale; epigrafia iranica; linguistica indiana; lingua e letteratura Tamil; linguistica e letterature orali dravidiche; lingua e letteratura pashto; kurdologia; paletnologia. c) per la sezione Africa: storia della musica; fondamenti della comunicazione musicale; musicologia dei Paesi dell'Asia; paletnologia. Inoltre, per la sezione Africa gli insegnamenti di berbero, gelez, somalo, tigrino, mutano denominazione rispettivamente in lingua e letteratura berbera, lingua e letteratura gelez, lingua e letteratura somala, lingua e letteratura tigrina. L'insegnamento di swahili e lingue bantu e scisso nei due insegnamenti di lingua e letteratura swahili e lingue e letterature bantu. L'art. 37, relativo al corso di laurea in filosofia e storia dell'Europa orientale, è modificato nel senso che, per l'indirizzo slavo, nell'insegnamento fondamentale di storia di una lingua slava: russa, polacca, ceca, croata, slovena, serbo-croata, bulgara, viene soppressa la parola "russa" mentre viene aggiunto l'insegnamento fondamentale di storia della lingua russa. Nello stesso articolo, l'insegnamento fondamentale di etnologia, per l'indirizzo finno-ugrico, cambia denominazione in folclore dei popoli dell'Europa orientale. Inoltre, l'insegnamento complementare di storia della lingua russa è soppresso. Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: storia bizantina; storia della Polonia e dei Paesi baltici; storia dell'Europa centrale; storia del sud-est europeo; storia delle Chiese e dei movimenti religiosi nell'Europa orientale; storia dell'arte moderna nell'Europa orientale; storia della lingua ungherese; storia della lingua finlandese; storia della musica; fondamenti della comunicazione musicale. L'art. 50, relativo alla scuola orientale, è soppresso e sostituito dal seguente: Sono titoli di ammissione le lauree in lingue e civiltà orientali, lettere, lingue e letterature straniere moderne, filosofia, storia, scienze politiche - indirizzo Asia e Africa, scienze politiche - indirizzo Europa orientale, nonché le lauree rilasciate dall'Istituto universitario orientale secondo il precedente statuto e inoltre quelle lauree di ogni altro tipo che il consiglio della scuola riterrà valide sulla base del curriculum degli studi seguiti dal singolo richiedente. Art. 52 - nell'elenco degli insegnamenti della scuola orientale di perfezionamento, l'insegnamento di swahili e lingue bantu è scisso nei due insegnamenti di lingua e letterature swahili e lingue e letterature bantu, mentre l'insegnamento di berbero muta denominazione in lingua e letteratura berbera. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1978 Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 189
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