Art. 1

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In vigore dal 14 giu 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465; Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1164, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di unificazione edilizia e prefabbricazione della facoltà di architettura dell'Università degli studi di Palermo; Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di architettura dell'Università degli studi di Palermo dalle quali si evince che l'istituto di unificazione edilizia e prefabbricazione è, in realtà, un insegnamento della disciplina omonima inserito nell'ambito dell'istituto di composizione della medesima facoltà; Ritenuta, pertanto, la necessità di rettificare il citato decreto presidenziale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Il decreto presidenziale n. 1164 in data 28 settembre 1965, citato nelle premesse, è rettificato per la parte concernente l'assegnazione del posto di tecnico laureato attribuito all'istituto di unificazione edilizia e prefabbricazione della facoltà di architettura dell'Università di Palermo, posto che deve intendersi assegnato all'istituto di composizione presso la medesima facoltà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1978 Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 333
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