Art. 1
1 / 1In vigore dal 24 mar 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 273 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti:
scuola di specializzazione in medicina interna;
corso di perfezionamento in sessuologia medica.
L'art. 280, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, è abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 280. - La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia e in radiologia diagnostica.
La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia che possono essere accolti in numero massimo di sedici per ciascun anno di corso.
La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni.
Gli insegnamenti sono i seguenti:
a) matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:
1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;
b) radiodiagnostica (triennale) comprendente:
1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica, effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica;
c) radiobiologia (annuale) comprendente:
1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie;
d) protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:
1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici;
e) radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:
1) radiobiologia applicata;
2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;
3) istopatologia speciale dei tumori;
4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;
5) tecnica e metodica radioterapica;
6) dosimetria;
7) clinica radioterapica;
8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;
9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;
10) dimostrazione di casistica clinica;
f) medicina nucleare (biennale) comprendente:
1) elementi di medicina nucleare;
2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;
3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;
4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;
5) radioterapia metabolica;
6) dimostrazioni di casistica clinica.
I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (tronco comune):
matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
radiobiologia;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
radiodiagnostica (I).
2° Anno:
radiodiagnostica (II);
radioterapia e terapia fisica (I).
3° Anno:
radiodiagnostica (III);
radioterapia e terapia fisica (II);
medicina nucleare (I).
4° Anno:
radioterapia e terapia fisica (III);
medicina nucleare (II).
La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni.
Gli insegnamenti sono i seguenti:
a) matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente:
1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;
b) radiodiagnostica (triennale) comprendente:
1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica, effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica.
c) radiobiologia (annuale) comprendente:
1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie;
d) protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:
1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.
I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso.
1° Anno (tronco comune):
matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
radiobiologia;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
radiodiagnostica (I).
2° Anno:
radiodiagnostica (II).
3° Anno:
radiodiagnostica (III).
Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e in radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia d'insegnamento ed elaborata una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.
L'art. 286, lettera d), relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in quindici per ogni anno di corso.
L'art. 288, sesto comma, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in venticinque per ogni anno di corso.
L'art. 289, ultimo comma, relativo alla scuola di specializzazione in tossicologia medica, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in dieci per ogni anno di corso.
Dopo l'art. 319, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina interna e del corso di perfezionamento in sessuologia medica.
Scuola di specializzazione in medicina interna
Art. 320. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina interna è di cinque anni.
Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei cinque anni di corso:
1° Anno:
1) malattie infettive, disreattive e del sangue;
2) istituzioni di terapia;
3) anatomia ed istologia patologica (biennale);
4) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
2° Anno:
1) malattie dell'apparato cardio-vascolare;
2) microbiologia e sierologica;
3) chimica clinica;
4) anatomia ed istologia patologica (biennale);
5) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
3° Anno:
1) malattie dell'apparato digerente;
2) malattie renali;
3) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
4° Anno:
1) malattie dell'apparato respiratorio;
2) malattie del sistema nervoso;
3) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
5° Anno:
1) malattie del ricambio;
2) malattie delle ghiandole endocrine;
3) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale.
È lasciata facoltà alla direzione di inserire uno o più insegnamenti facoltativi fra i seguenti insegnamenti complementari: parassitologia medica;
genetica medica;
semeiotica dermatologica;
radiologia;
semeiotica oculistica;
semeiotica ginecologica;
applicazioni diagnostiche e terapeutiche della medicina nucleare.
Art. 321. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite mediche e gli ambulatori.
Al termine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo, ivi compresi quelli di durata superiore ad un anno.
Al termine del corso l'esame per il conseguimento del diploma consisterà nella discussione di un caso clinico e nella discussione di una tesi scritta sopra un argomento della specialità.
Il numero massimo degli iscritti ad ogni anno di corso è di quindici. Il numero complessivo degli iscritti ai cinque anni di corso non potrà essere superiore a settantacinque. Non potranno essere concesse abbreviazioni di corso.
Per quanto riguarda la direzione della scuola si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 271 dello statuto.
Corso di perfezionamento in sessuologia medica
Art. 322. - Presso la cattedra di genetica medica dell'Università di Firenze è istituito un corso di perfezionamento in sessuologia medica.
Art. 323. - Il corso ha lo scopo di completare e di aggiornare la preparazione sull'argomento dei laureati in medicina e chirurgia mediante la coordinazione organica delle varie discipline che si occupano della sessualità umana.
Art. 324. - Il corso ha la durata di un anno e rilascia un diploma di perfezionamento che non dà diritto alla qualifica di specialista.
Art. 325. - La cattedra di genetica medica mette a disposizione del corso le attrezzature di cui dispone, costituite dal consultorio matrimoniale e prematrimoniale, dall'ambulatorio, dai laboratori comprendenti quello di citogenetica e dal reparto di degenza.
Art. 326. - Il direttore del corso è il titolare della cattedra di genetica medica. Il direttore è responsabile del buon andamento del corso nei confronti del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia. Gli incarichi di insegnamento delle varie materie sono affidati, anno per anno, dal consiglio di facoltà su proposta del direttore del corso. Il direttore e gli insegnanti formano il consiglio del corso che ha il compito di decidere e coordinare i programmi dei vari insegnamenti.
Art. 327. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
fisiopatologia della funzione sessuale;
neurofisiologa della funzione sessuale;
clinica sessuologica;
psicologia con particolare riguardo alla psicosessualità;
endocrinologia sessuale;
urologia;
ginecologia e ostetricia;
venereologia;
psicopatologia sessuale;
genetica.
Secondo le esigenze didattiche il consiglio di corso potrà organizzare seminari ed esercitazioni e potrà disporre che si tengano conferenze su argomenti di interesse generale.
Art. 328. - Al corso possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. Le tasse di ammissione sono uguali a quelle fissate per le altre scuole di specializzazione. Il contributo per esercitazioni, biblioteca e laboratorio è fissato in L. 60.000.
Art. 329. - Il corso ha un massimo di 30 posti. I candidati saranno ammessi in base ad una graduatoria per titoli ed una prova di esame.
La commissione per l'esame di ammissione è composta dal direttore e da due insegnanti del corso, nominati dal consiglio di corso.
Art. 330. - La frequenza alle lezioni e alle altre attività didattiche è obbligatoria.
Art. 331. - Ogni allievo, alla fine del corso, dopo aver sostenuto gli esami di profitto, dovrà presentare e discutere una relazione scritta su di un tema di lavoro preventivamente concordato all'inizio del corso. La relazione sarà valutata da una commissione di sette membri nominata dal consiglio di facoltà e presieduta dal direttore del corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1978
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 179
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1118#art-1