Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 7
7 / 21In vigore dal 17 mar 1978
I prestiti per l'acquisto di macchinario possono essere concessi solo per le macchine che trovino appropriata ed economica utilizzazione nell'ambito dell'azienda agraria, fatto salvo quanto previsto dall' della legge 28 dicembre 1957, n. 1306.
Nella denominazione "macchine agricole" sono compresi tutti i mezzi che interessano la meccanizzazione al servizio delle aziende stesse, anche se utilizzabili per la produzione di energia illuminante o motrice, con esclusione delle macchine ed attrezzature riguardanti gli impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, le cui spese di acquisto non sono finanziabili con le disponibilità del "Fondo", per effetto del disposto di cui all'art. 2-quinquies della legge 4 agosto 1971, n. 592.
Sono altresì assimilate alle macchine agricole le attrezzature mobili per la copertura e la difesa di colture di pregio di aziende agricole o floricole, nonché, nelle zone silvo-pastorali sprovviste di rete viaria, i mezzi agricoli per il trasporto di persone, animali e cose.
L'importo del prestito in favore di cooperative agricole, coltivatori diretti singoli od associati, mezzadri, coloni ed affittuari, può essere determinato nella misura massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile.
Per gli altri operatori agricoli l'importo del prestito non può superare il 75% della predetta spesa.
I mutui di durata fino a 10 anni possono essere concessi:
per l'acquisto di attrezzature mobili e semimobili destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua, ancorchè dette attrezzature costituiscano parte integrante di impianti fissi di irrigazione;
per la installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie o condizionatori di aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli, ivi comprese le cabine di decompressione e misurazione del gas e le condotte mobili o fisse nonché altre attrezzature occorrenti alla rete di distribuzione.
L'importo del mutuo in favore di coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli od associati, di mezzadri e coloni e di cooperative agricole costituite dai predetti o da lavoratori agricoli dipendenti è commisurato all'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.
Per gli altri operatori agricoli il mutuo può essere concesso nella misura massima del 75% della predetta spesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-7