Art. 5
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 5

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In vigore dal 17 mar 1978
L'esame delle domande per la concessione dei prestiti o mutui verrà espletata dagli istituti ed enti entro la fine di ogni mese. Saranno accolte con priorità, anche fino alla concorrenza dell'intera somma attribuita in anticipazione, le domande presentate da coltivatori diretti, proprietari od affittuari, singoli od associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti. Successivamente saranno prese in esame le domande prodotte da aziende associate, da piccole aziende, da istituti o scuole statali di meccanizzazione agraria ad indirizzo professionale, enti di sviluppo ed associazioni di agricoltori legalmente riconosciute che si propongano l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature per la costituzione ed il funzionamento di centri dimostrativi ed operativi di meccanica agraria nonché infine da medie e grandi aziende. Potranno inoltre formare oggetto di esame le domande avanzate da imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi, purchè siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2083 del codice civile e risultino iscritte come imprese artigiane presso le locali camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Per la classificazione di coltivatori diretti, piccole e medie aziende si applicano le norme di cui all'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-5