Art. 4
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 4

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In vigore dal 17 mar 1978
I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli istituti ed enti i quali si cauteleranno mediante le garanzie della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni o con altra garanzia ritenuta idonea. Il competente organo delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, nell'emettere il proprio nulla osta, dovrà pronunciarsi sulla convenienza tecnica ed economica degli acquisti preventivati in relazione allo stato ed all'ordinamento produttivo dell'azienda interessata. Nei casi di mutuo garantito da ipoteca sul fondo, nel determinare il valore cauzionale del fondo stesso, si terrà presente anche l'incremento di produttività che dall'esecuzione delle opere potrà derivare al fondo medesimo, nonché l'efficienza complessiva dell'azienda. Dal nulla osta del predetto organo delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, dovrà inoltre risultare la non esistenza di cumulo di benefici creditizi o contributivi per gli stessi acquisti e per le stesse attrezzature da finanziare con il prestito o mutuo agevolato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-4