Art. 21
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 21

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In vigore dal 17 mar 1978
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, restano confermate per i prestiti e mutui posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con gli aggiornamenti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, n. 1406, e le precisazioni contenute negli atti aggiuntivi alle originarie convenzioni stipulate con gli istituti di credito interessati. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste MARCORA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-21