Art. 20
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 20

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In vigore dal 17 mar 1978
Ai fini dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro potranno chiedere sia all'istituto che ai beneficiari tutti i dati, le notizie ed i documenti occorrenti per la esplicazione della loro vigilanza sulla gestione delle anticipazioni e sui prestiti con tali anticipazioni concessi e somministrati. Detti Ministeri potranno inoltre disporre verifiche sulla gestione delle anticipazioni di cui alla presente convenzione per accertare la situazione in riferimento ai prestiti concessi e somministrati ed alla regolarità delle relative operazioni. A questo scopo l'istituto dovrà convenire con i beneficiari la inserzione, nella domanda di prestito, di apposita dichiarazione da, cui risulti il consenso dei beneficiari stessi a che siano esercitati, per tutta la durata dell'ammortamento, controlli circa l'esistenza o l'impiego delle macchine acquistate. L'istituto è tenuto ad agevolare i funzionari incaricati dei controlli ed ispezioni in modo da rendere sollecito ed efficace lo svolgimento delle relative operazioni. Nei casi di rilevata lentezza nell'impiego delle anticipazioni è in facoltà dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro di stornare, previa diffida ad utilizzare le somme loro assegnate entro il termine che verrà stabilito con la diffida stessa, le anticipazioni medesime, in tutto o in parte, a favore di altri istituti.
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