Art. 17
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 17

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In vigore dal 17 mar 1978
Oltre al pagamento delle predette annualità o semestralità e degli interessi semplici per il periodo di preammortamento, nonché della ritenuta dello 0.20% da effettuarsi per ciascuna operazione ai termini del combinato disposto dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle operazioni assistite dalla garanzia del "Fondo interbancario", e delle spese di bollo per le cambiali, gli istituti non potranno far gravare altri oneri sui beneficiari a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dal successivo .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-17