Art. 16
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 16

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In vigore dal 17 mar 1978
L'ammortamento delle operazioni avrà luogo: a) non oltre cinque anni, per i prestiti concessi con rilascio di cambiale agraria; b) fino a dieci anni, per i mutui posti in essere con apposito contratto. Dette operazioni saranno estinte in annualità o semestralità posticipate costanti comprensive delle quote capitale ed interessi. L'inizio dell'ammortamento avrà luogo il primo gennaio o il primo luglio successivo alla data di somministrazione del prestito o del saldo del mutuo. Per il periodo di preammortamento, che decorre dalla data di erogazione del prestito o della prima somministrazione del mutuo, fino all'entrata in ammortamento, che non potrà di regola superare i sei mesi, il beneficiario sarà tenuto a corrispondere l'interesse semplice posticipato, pari al tasso dell'operazione, sulle somme erogate dall'istituto. Le annualità o semestralità di ammortamento saranno calcolate applicando rispettivamente le seguenti formule: Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-16