Art. 15
Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 15

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In vigore dal 17 mar 1978
La concessione dei prestiti e dei mutui erogati ai sensi delle citate norme legislative avrà luogo al tasso annuo di interesse stabilito con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell' del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modifiche, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, e dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493. Il tasso è comprensivo dei compensi spettanti all'istituto anche a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte di registro, ipotecarie ed ogni altro onere, nonché delle spese contrattuali e di istruttoria tecnico-legale relativa alle operazioni di prestito o di mutuo.
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